Camera di Conciliazione del Lavoro
ADR CONCILIAZIONE offre ai lavoratori, alle aziende coinvolti in una controversia di lavoro ed ai loro avvocati la gestione professionale e neutrale di una procedura di mediazione professionale.
La procedura che garantisce l’opportuna riservatezza e flessibilità al lavoratore e all’azienda.
L’intervento di professionista terzo neutrale specializzato in materia del lavoro, consente di svolgere un tentativo di composizione della lite finalizzato ad individuare una soluzione estremamente efficace e conveniente per garantire reciproca soddisfazione.
Tutti coloro che sono coinvolti nella procedura, hanno l’obbligo di non rivelare le informazioni, anche in un eventuale futuro giudizio.
La procedura di mediazione in materia di lavoro si svolge con la presenza di un rappresentante sindacale autorizzato e delegato.
Al termine della procedura di mediazione, l’accordo raggiunto viene sottoscritto tra il lavoratore e l’azienda viene depositato presso la Direzione territoriale del lavoro per gli adempimenti di legge.
Le rinunce eventualmente effettuate dal lavoratore sono inoppugnabili, ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, codice civile e le intese raggiunte con il Verbale di Conciliazione costituiscono titolo esecutivo.
Camera di Conciliazione del Lavoro
ADR CONCILIAZIONE offre ai lavoratori, alle aziende coinvolti in una controversia di lavoro ed ai loro avvocati la gestione professionale e neutrale di una procedura di mediazione professionale.
La procedura che garantisce l’opportuna riservatezza e flessibilità al lavoratore e all’azienda.
L’intervento di professionista terzo neutrale specializzato in materia del lavoro, consente di svolgere un tentativo di composizione della lite finalizzato ad individuare una soluzione estremamente efficace e conveniente per garantire reciproca soddisfazione.
Tutti coloro che sono coinvolti nella procedura, hanno l’obbligo di non rivelare le informazioni, anche in un eventuale futuro giudizio.
La procedura di mediazione in materia di lavoro si svolge con la presenza di un rappresentante sindacale autorizzato e delegato.
Al termine della procedura di mediazione, l’accordo raggiunto viene sottoscritto tra il lavoratore e l’azienda viene depositato presso la Direzione territoriale del lavoro per gli adempimenti di legge.
Le rinunce eventualmente effettuate dal lavoratore sono inoppugnabili, ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, codice civile e le intese raggiunte con il Verbale di Conciliazione costituiscono titolo esecutivo.