TARIFFE

Tariffe Mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

INDENNITÁ DI MEDIAZIONE, BENEFICI FISCALI E CREDITO D’IMPOSTA

INDENNITÁ E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO EFFETTIVO DI MEDIAZIONE

 

Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, oltre alle spese vive.

Le spese di avvio e le spese di primo incontro, dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata sono pari:

ad € 97,60  (Iva inclusa) per le liti di valore fino a € 1.000,00;

ad € 190,32 (Iva inclusa) per le liti di valore da € 1.001,00 ad € 50.000,00;

ad € 273,28 (Iva inclusa) per le liti di valore da € 50.001,00.

Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.

Il servizio di notifica è gratuito per le convocazioni a mezzo pec mentre in caso di raccomandata a/r è pari ad € 12,20 (Iva incl.)  per ciascuna parte convocata.

Il versamento dovrà essere eseguito per cassa presso la Segreteria ovvero con bonifico intestato a:
ADR Conciliazione S.r.l. presso Banca Credem S.p.A.

IBAN: IT06M0303216401010000700512

BIC: BACRIT21423

(è obbligatorio indicare nella causale il numero di protocollo (se già in possesso) o il nominativo delle parti).

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell’indennità dovuta.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

TARIFFE

Tariffe Mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023

SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

Tariffe mediazione civile e commerciale

SPESE per ciascuna parte (IVA esclusa)
Valore della lite

Se si prosegue oltre il primo incontro senza raggiungere l’accordo importo detratto delle Spese di Primo incontro Con maggiorazione 10% se l’Accordo è raggiunto al Primo incontro – importo detratto delle Spese di Primo incontro Con maggiorazione 25% se l’Accordo è raggiunto dopo il Primo incontro – importo detratto delle Spese di Primo incontro
Fino a €1.000,00 € 80,00 € 88,00 € 100,00
Da €1.001,00 a €5.000,00 € 136,00 € 149,00 € 170,00
Da €5.001,00 a €10.000,00 € 256,00 € 281,60 € 320,00
Da €10.001,00 a €25.000,00 € 480,00 € 528,00
€ 600,00
Da €25.001,00 a €50.000,00 € 864,00 € 950,40 € 1.080,00
Da €50.001,00 a €150.000,00 € 1.064,00 € 1.170,40 € 1.330,00
Da €150.001,00 a €250.000,00 € 1.864,00 € 2.050,40 € 2.330,00
Da €250.001,00 a €500.000,00 € 2.984,00 € 3.282,40 € 3.730,00
Da €500.001,00 a €1.500.000,00 € 3.544,00 € 3.898,40 € 4.430,00
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00 € 5.064,00 € 5.570,40 € 6.330,00
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00 € 7.864,00 € 8.650,40 € 9.830,00
Oltre €5.000.000,00 +0,3% +0,3% +0,3%

Quando il primo incontro si conclude senza l’accordo le “ulteriori spese di mediazione” non sono dovute.

Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l’accordo, sono dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.

Quando il primo incontro si conclude con l’accordo, sono dovute le ulteriori Spese di Mediazione, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.

Quando l’accordo si raggiunge in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione maggiorate del 25%, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.

In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, gli importi possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.

Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.

Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell’art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.