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La Mediazione civile e commerciale

 

regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti.

La Mediazione civile e commerciale

regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie

La mediazione civile e commerciale

La mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura e con costi inferiori rispetto al Tribunale.

Disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 (“Legge Cartabia”) può svolgersi presso gli Organismi iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La celerità del procedimento nonchè la competenza e professionalità del mediatore, imparziale ed indipendente, rappresentano elementi necessari per la possibile soddisfazione degli interessi reali delle parti.

Il mediatore non prende decisioni sulla controversia, non è un arbitro o giudice; interviene unicamente per ripristinare la comunicazione, restituendo alle parti la responsabilità della gestione del conflitto.

La mediazione è una procedura dai costi predeterminati.

Sulla base delle attuali norme fiscali, tutti gli atti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Nessuna imposta di registro è dovuta se il verbale di conciliazione è di valore inferiore 100.000 euro, mentre per valori superiori l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione le parti hanno diritto ad un credito d’imposta fino a concorrenza di euro seicento.

Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Il verbale di mediazione, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.